ABC si costituisce nel marzo 2022 in memoria di Benedetta Colombo e si propone, ispirandosi alla visione e ai valori che ne hanno caratterizzato il percorso di vita personale e professionale, di diffondere e promuovere la cultura della condivisione delle competenze a tutela dei soggetti fragili, la ricerca a più voci e da più punti di vista su temi bioetici e di diritto e psicologia dei minori, della famiglia e dei soggetti fragili e una riflessione critica sul ruolo e sull’ attività dei professionisti forensi.

Gli ambiti di interesse di ABC – Associazione Benedetta Colombo sono, in ottica interdisciplinare e multidisciplinare, quelli relativi ai minori, alle relazioni intra-familiari, alle fragilità sociali, al diritto di famiglia, al diritto e tutela delle persone, al diritto e tutela dei minori, al diritto degli stranieri.

L’associazione si propone di:

  • svolgere attività di studio, ricerca, formazione; organizzare e promuovere convegni, incontri, giornate di studio
  • raccogliere e pubblicare dati, report e saggi; creare siti web e prodotti multimediali in proprio o coordinandosi con altri soggetti e progetti presenti sul territorio (studiosi, enti pubblici e privati, associazioni professionali, culturali, accademie, istituzioni pubbliche)
  • istituire premi e borse di studio o incentivi per progetti di ricerca
  • organizzare e promuovere iniziative di formazione per giuristi e psicologi
  • creare reti con altri soggetti e partecipare a bandi per sostenere e promuovere l’attività dell’associazione

 

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione non a scopo di lucro, denominata

“A B C Associazione Benedetta Colombo”

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione, che non ha finalità di lucro, si costituisce in memoria di Benedetta Colombo e si propone, ispirandosi alla visione e ai valori che ne hanno caratterizzato il percorso di vita personale e professionale, di diffondere e promuovere la cultura della condivisione delle competenze a tutela dei soggetti fragili, la ricerca a più voci e da più punti di vista su temi bioetici e di diritto e psicologia dei minori, della famiglia e dei soggetti fragili e degli stranieri e una riflessione critica sul ruolo e sull’ attività dei professionisti forensi. Più precisamente gli ambiti di interesse dell’associazione A B C Benedetta Colombo sono quelli relativi ai minori, alle relazioni intra-familiari, alle fragilità sociali, al diritto di famiglia, al diritto e tutela delle persone, al diritto e tutela dei minori, al diritto degli stranieri, in ottica interdisciplinare e multidisciplinare. L’associazione si propone di: svolgere attività di studio, ricerca, formazione; organizzare e promuovere convegni, incontri, giornate di studio; raccogliere e pubblicare dati, report e saggi; creare siti web e prodotti multimediali in proprio o coordinandosi con altri soggetti e progetti presenti sul territorio (studiosi, enti pubblici e privati, associazioni professionali, culturali, accademie, istituzioni pubbliche); istituire premi e borse di studio o incentivi per progetti di ricerca; organizzare e promuovere iniziative di formazione per giuristi e psicologi; partecipare a bandi ed effettuare e svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo associativo.

ART. 3 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in Milano, Corso Magenta,83, e ha durata illimitata.

ART. 4 – SOCI

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, associazioni, fondazioni, società o enti che intendano cooperare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ne accettino lo statuto. I soci sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sull’ammissione a socio decide, in via discrezionale, il Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. Il socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi. Il Consiglio direttivo pronuncia la decadenza o l’esclusione del socio:

– in caso di gravi violazioni degli obblighi associativi;

– in difetto di pagamento delle quote associative entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato comunicato.

La decadenza e l’esclusione hanno effetto immediato, ma non esonerano dal pagamento dei contributi sino a tal momento dovuti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote sono intrasmissibili né rivalutabili.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– quote associative, contributi ed altre erogazioni liberali versati a qualsiasi titolo dagli associati;

– eredità, donazioni e legati;

– contributi dello Stato, di Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, dell’Unione Europea o di altri organismi internazionali;

– proventi della propria attività, al netto dei costi sostenuti;

– contributi ed erogazioni liberali da parte di terzi, privati o pubblici.

Spetta al Consiglio direttivo decidere gli investimenti del patrimonio per la parte non necessaria allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Non sono consentite distribuzioni, anche indirette, di utili o di avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto, se non imputati ad aumento del patrimonio, debbono essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci delibera in sede ordinaria sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, approva il rendiconto della gestione ed il preventivo delle spese e dei proventi, si pronuncia su ogni altro argomento ad essa riservato per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e dai soci.

In sede straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicate nell’avviso di convocazione, ed é presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, della persona indicata a maggioranza dagli intervenuti.

ART. 7 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELLASSEMBLEA

L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente a mezzo lettera od e-mail inviata ai soci e ai membri del Consiglio direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

La lettera di convocazione deve contenere, oltre alla data e al luogo dell’assemblea, l’ordine del giorno delle materie da trattare; può indicare anche la data e il luogo di una seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In sede straordinaria l’assemblea si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun socio dispone di un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, anche non soci, secondo le determinazioni dell’assemblea.

Debbono comunque essere soci il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e i componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un consigliere, gli altri provvedono alla sua sostituzione; il componente cooptato dura in carica sino alla scadenza dei consiglieri di nomina assembleare.

Qualora nel corso del mandato venga meno più di un terzo dei componenti del Consiglio, l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere convocata senza indugio l’Assemblea.

ART. 9 – POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione scientifica e amministrativa dell’Associazione.

Esso può delegare particolari compiti al Presidente e a uno o più dei suoi componenti. Può altresì nominare, con funzioni consultive, commissioni scientifiche di studio.

Il Consiglio direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, del Vice Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri o dei soci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Qualora il numero dei componenti sia superiore a 10, il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno 5 membri, tra i quali figurino il Presidente, il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

ART. 10 – CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti:

– il Presidente, che sovrintende all’attività scientifica e garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea;

– il Vice Presidente, che sovrintende all’attività esecutiva;

– il Tesoriere che sovrintende all’attività amministrativa e di gestione.

ART. 11 REVISORI

L’Assemblea si riserva di nominare, ove lo reputi opportuno e necessario, fra persone non socie, esperte di contabilità, un revisore che dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Al revisore spetta di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, di verificare la regolarità contabile della gestione e di esprimere il proprio parere sul rendiconto.

Il revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e far mettere a verbale le sue osservazioni; deve partecipare alle riunioni se richiesto, in ogni caso in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 12 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente con firma libera. Spetta altresì ai soggetti cui sia attribuita dal Consiglio direttivo.

ART. 13 – RENDICONTO

L’esercizio dell’attività associativa inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio direttivo convoca l’assemblea per la presentazione del rendiconto.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I soci sono comunque esclusi dalla devoluzione, come pure da qualsiasi rimborso.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

L’atto costitutivo indicherà i membri del Consiglio direttivo che rimarranno in carica per il primo triennio, salva la possibilità per il Consiglio medesimo, anche in deroga alle norme statutarie, di cooptare altri membri fino al numero massimo di cui all’art. 8 del presente statuto.

Componenti del Consiglio Direttivo di ABC Associazione Benedetta Colombo sono Maria Antonia Ermini (presidente), Paolo Oddi, Cristina Luciani, Pia Cigala Fulgosi e Elena Puccinelli.